Art. 7.
(Agevolazioni e contributi finanziari).

      1. All'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge possono concorrere, con apposite finalizzazioni, finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari.
      2. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), possono essere ammessi ad usufruire di contributi statali per gli interventi previsti dallo stesso comma, secondo le procedure stabilite dal Ministero per i beni e le attività culturali.
      3. Ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono autorizzati, a valere sul Fondo, trasferimenti diretti alle regioni a titolo di contributo straordinario per il cofinanziamento, nei limiti del 70 per cento, delle leggi regionali recanti norme per l'attuazione delle finalità della presente legge.
      4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano perseguono le finalità della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. A tale fine i finanziamenti alle stesse spettanti sono assegnati ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386.
      5. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di promozione all'estero, la realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza dei sentieri della memoria può essere altresì finanziata attraverso l'intervento dell'Agenzia nazionale del turismo e dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

 

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